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Whistleblowing - Procedura per la segnalazione di illeciti

Premessa

In attuazione alla normativa in tema di Whistleblowing, recentemente modificata con il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che attua la Direttiva (UE) 2019/1937 e che riguarda la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, l’Ente, aderendo al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions, ha adottato una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di illeciti.

Tale piattaforma costituisce uno strumento sicuro per la gestione delle segnalazioni, considerandone anche le relative peculiarità:

  • garanzia, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, della riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • al momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’Ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Chi può effettuare la segnalazione?

Si rammenta che possono effettuare segnalazioni la persona fisica che abbia acquisito le informazioni sulla violazione nell’ambito del proprio contesto lavorativo, intendendo con questo le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte da:

  • dipendenti dell’Ente;
  • lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore dell’Ente;
  • dipendenti o collaboratori di soggetti a cui sono affidati dall’Ente lavori o forniture di beni e servizi (cooperative, enti del terzo settore etc.);
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore dell’Ente;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività a favore dell’Ente;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Può effettuare la segnalazione anche chi acquisisce le informazioni sulla violazione nell’ambito del processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Informativa sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679

Considerando che la gestione della segnalazione comporta un trattamento di dati personali, gli interessati possono prendere visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation) pubblicata in calce.

Altre informazioni

Si ricorda che, al ricorrere di determinate condizioni individuate nel decreto n. 24/2023, il segnalante ha la facoltà di:

  • trasmettere la propria segnalazione ad Anac con le modalità individuate da quest’ultima tramite il canale cosiddetto esterno;
  • darne divulgazione pubblica, tramite stampa o social media
  • denunciare all’Autorità giudiziaria.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
09 agosto 2024